Ordinanza — n. 43597/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE BRUNO nato a CATANZARO il 04/08/1955 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bruno Cortese; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con particolare riguardo alla validità delle notifiche, nonché i vizi motivazionali della sentenza in punto di responsabilità penale e circostanze di reato, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, che il primo motivo di dedotto non risulta mai dedotto in precedenza, né tanto meno devoluto in sede di appello, oltre ad essere totalmente generico ed aspecifico nella sua articolazione non essendo possibile neanche ricostruire il tipo di vizio motivazionale lamentato; che, nella specie, si prospettano doglianze generiche, anche quanto alla valutazione di responsabilità a carico del ricorrente, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, degli elementi di fatto a sostegno delle richieste e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43597/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, che il primo motivo di dedotto non risulta mai dedotto in precedenza, né tanto meno devoluto in sede di appello, oltre ad essere totalmente generico ed aspecifico nella sua articolazione non essendo possibile neanche ricostruire il tipo di vizio motivazionale lamentato; che, nella specie, si prospettano doglianze generiche, anche quanto alla valutazione di responsabilità a carico del ricorrente, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, degli elementi di fatto a sostegno delle richieste e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE BRUNO nato a CATANZARO il 04/08/1955 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Bruno Cortese; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con particolare riguardo alla validità delle notifiche, nonché i vizi motivazionali della sentenza in punto di responsabilità penale e circostanze di reato, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, che il primo motivo di dedotto non risulta mai dedotto in precedenza, né tanto meno devoluto in sede di appello, oltre ad essere totalmente generico ed aspecifico nella sua articolazione non essendo possibile neanche ricostruire il tipo di vizio motivazionale lamentato; che, nella specie, si prospettano doglianze generiche, anche quanto alla valutazione di responsabilità a carico del ricorrente, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso, degli elementi di fatto a sostegno delle richieste e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 o