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Ordinanza — n. 43596/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for challenging discretionary sentencing without concrete specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43596/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Luigi Cuozzo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal, contesting the excessiveness of the punitive treatment, was rejected because it lacks concrete specificity and concerns the exercise of judicial discretion regarding sentence gradation. The court held that such sentencing determinations are immune from legitimacy review unless they result in arbitrary or manifestly illogical reasoning, which was not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging the excessiveness of discretionary sentencing are inadmissible if they lack concrete specificity, as the gradation of the penalty falls outside the scope of legitimacy review absent arbitrary or manifestly illogical reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility discretionary sentencing review excessiveness of punishment judicial discretion immunity concrete specificity requirement sanzione sproporzionata motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUOZZO LUIGI nato a SANT'AGATA DE' GOTI il 17/02/2001 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luigi Cuozzo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione; che, invero, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - sfugge al sindacato di legittimità laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, in particolare, l'uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen.; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente disatteso, con argomentazione esente da criticità giustificative, nonché attraverso il ricorso alla tecnica della motivazione per relationem, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 o