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Ordinanza — n. 43594/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding prescription and subjective elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43594/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ciro Cappiello inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for acquittal based on prescription, lack of subjective intent, and unacknowledged mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and unrelated to the specific reasoning of the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; An appeal must specifically address the grounds for acquittal, and generic complaints regarding prescription or subjective elements without correlating them to the lower court's specific reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specific grounds prescription of crime subjective element mitigating circumstance inadmissible appeal Code of Criminal Procedure acquittal reasoning intervenuta prescrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv.
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli
Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv.
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
283340; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPIELLO CIRO nato a NAPOLI il 17/07/1978 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Ciro Cappiello; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi della motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato, con particolare riguardo all'omesso rilievo officioso dell'intervenuta prescrizione del reato, alla mancanza di prova circa la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato, nonché in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante invocata, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;

Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710 -01); che, inoltre, la prescrizione è un evento giuridico il cui accertamento non è il frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario, ma implica la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto che devono essere specificamente affrontate dall'interessato secondo quanto disposto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495-01); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il