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Ordinanza — n. 43592/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and lack of specific factual challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43592/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giuseppe Carcione's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The court found the two grounds for appeal—regarding the admissibility of the crime and the state of necessity—to be totally repetitive and lacking specific factual arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 639-bis cod. pen.; Appeals must not merely reiterate lower court reasoning but must present specific, non-repetitive challenges to factual findings or legal application to be admissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds state of necessity procedural admissibility Italian Supreme Court lack of specificity court costs diritto d'abitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 639-bis cod. pen.
sulle caratteristiche dei beni IACP, pienamente rientranti nel regime di procedibilità disciplinato dall'art. 639-bis cod.
art. 639-bis cod. pen
sulle caratteristiche dei beni IACP, pienamente rientranti nel regime di procedibilità disciplinato dall'art. 639-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARCIONE GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/10/1953 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carcione Giuseppe; ritenuto che i due motivi di ricorso proposti (in ordine alla procedibilità di ufficio del delitto contestato relativo ad occupazione di immobile di proprietà IACP ed alla ricorrenza di stato di necessità in considerazione della documentazione prodotta anche in appello) sono totalmente reiterativi e, dunque, non consentiti, atteso il mancato confronto con l'ampia, logica ed argomentata motivazione sui due temi proposti in modo del tutto sovrapponibile in questa sede (pag. 2 e 3 e segg. sulle caratteristiche dei beni IACP, pienamente rientranti nel regime di procedibilità disciplinato dall'art. 639-bis cod. pen., ed esclusione della ricorrenza dello stato di necessità); ritenuto che è del tutto assente il confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e che il ricorso tende così a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranei al sindacato del presente giudizio (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il