Criminal appeal dismissed for lack of specific grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Vincenza Terzo inadmissible due to a complete lack of specific grounds required by law. The sole ground raised was vague and generic, failing to cite specific passages of the lower court's decision or articulate precise legal arguments. Consequently, the court ruled that the appellate judge could not exercise its supervisory role without these necessary details.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the specific grounds required by law, as generic deductions without precise references to the contested decision's motivation prevent the appellate judge from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERZO VINCENZA nato a PALERMO il 13/04/1981 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenza Terzo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali con particolare riguardo alla affermazione di responsabilità per il reato ascritto e quanto al trattamento sanzionatorio, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 ottobre 202