Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing mitigation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and the repetitive nature of the arguments. The appellant claimed the lower court failed to evaluate specific defense documentation regarding general mitigating circumstances, but the court found the appeal lacked concrete specificity and ignored the appellate court's detailed reasoning. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was justified by a sufficient reference to negative elements and the absence of positive ones, without needing to address every single argument presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a judgment on sentencing is inadmissible if the grounds lack specific motivation, are totally repetitive, or fail to provide a concrete comparison with the reasoning of the court below.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELKI DAVIDE nato a TEMPIO PAUSANIA il 21/05/1991 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Davide Melki; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale e il travisamento della prova (per non avere la Corte di appello valutato specificamente la documentazione prodotta dalla difesa in sede di conclusioni scritte) in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è anche totalmente reiterativo omettendo qualsiasi forma di confronto con la motivazione della Corte di appello; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche richieste, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento prendendo esplicitamente in considerazione la documentazione prodotta e le allegazioni della difesa sul punto con motivazione del tutto immune da illogicità ed in assenza di qualsiasi travisamento (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,