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Ordinanza — n. 43583/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43583/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43583/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAU VALERIO (CUI 031SQRE) nato a SASSARI il 27/10/1985 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Valerio Sau; considerato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è totalmente reiterativo, generico nella sua formulazione in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, oltre che mnifestamente infondato; atteso che per giungere ad applicare la previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. occorre la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento e la relativa esclusione è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti (cfr.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 43583/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Letto il ricorso presentato nell'interesse di Valerio Sau; considerato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è totalmente reiterativo, generico nella sua formulazione in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, oltre che mnifestamente infondato; atteso che per giungere ad applicare la previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. occorre la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento e la relativa esclusione è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti (cfr.

Parole chiave

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violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro violazione dei doveri professionali lavoro pericoloso violazione delle norme sicurezza sicurezza dei lavoratori e della popolazione ricorso all'autorità di vigilanza

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Valerio Sau; considerato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAU VALERIO (CUI 031SQRE) nato a SASSARI il 27/10/1985 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Valerio Sau; considerato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è totalmente reiterativo, generico nella sua formulazione in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, oltre che mnifestamente infondato; atteso che per giungere ad applicare la previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen. occorre la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento e la relativa esclusione è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti (cfr.

Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678); che l'abitualità del comportamento ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 ot