Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds and prohibited re-evaluation of facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Donatella Tinaburri and Aldo Guerrini inadmissible. The defense argued for excessive sentencing and alternative fact-finding, but the court ruled these grounds lacked the specific detail required by law and were not properly devolved to the appellate level. Consequently, the appeals were rejected because the Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own reasoning for that of the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be specifically detailed and cannot introduce alternative fact-finding or re-evaluate evidence, as the Court is limited to verifying the structural coherence of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TINABURRI DONATELLA nato a ROMA il 20/01/1969 GUERRINI ALDO nato a ROMA il 12/05/1954 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Donatella Tinaburri ed Aldo Guerrini; considerato che l'unico motivo del ricorso proposto dal difensore dell'imputata, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione all'eccessività della pena, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede in quanto non specificamente devoluto in sede di appello (essendosi il difensore limitato ad invocare l'applicazione dell'art. 648, comma quarto, cod. pen. senza nulla dedurre in ordine alla scelta della sanzione irrogata secondo i parametri seguiti dal giudice di primo grado), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; ritenuto che l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse del coimputato, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto diretto ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della motivazione);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec