Italian court dismisses appeal as generic argument lacks specific factual comparison with appellate decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Zouaghir Amine inadmissible due to the manifestly unfounded nature of his generic challenge regarding mitigating circumstances. The appellant argued for generic leniency, but the appellate court had already addressed this by noting the non-occasional nature of his behavior, multiple prior criminal records, and lack of positive facts supporting leniency. The court ruled that the appeal failed because it did not provide a specific factual comparison with the appellate judgment, rendering the argument legally insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal based on generic arguments without a specific factual comparison to the appellate decision is manifestly unfounded and must be declared inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOUAGHIR AMINE nato il 22/07/1992 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Zouaghir Amine; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato sia per la sua genericità, in mancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, che ha evidentemente disatteso tale motivo di ricorso, evidenziando la non occasionalità dei comportamenti tenuti, la presenza di plurimi precedenti penali anche specifici e la assenza di fatti positivamente valutabili in tal senso (pag. 3); atteso che il giudice nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 ottobr