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Ordinanza — n. 43578/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and failure to meet reasonable doubt standard requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43578/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and failure to meet the 'beyond reasonable doubt' standard. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding stolen goods, but the court found the complaints generic and unrelated to specific procedural errors. Consequently, the appeal was rejected because it sought a merits review rather than a legitimate legal challenge.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and cannot merely request a re-evaluation of evidence or a different factual reconstruction, as this exceeds the scope of the review and violates the principle of reasonable doubt.

Parole chiave

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lack of specificity reasonable doubt standard inadmissible appeal merits review prohibition procedural requirements ricettazione inutilizzabilità delle prove illecite eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
pen., nonché la violazione del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Paolo Signini; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e i vizi motivazionali in relazione all'art. 648 cod.
art. 581 cod. proc. pen
pen., nonché la violazione del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNINI PAOLO nato a BORGOMANERO il 27/08/1968 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Paolo Signini; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e i vizi motivazionali in relazione all'art. 648 cod. pen., nonché la violazione del principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio», oltre ad essere privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen., non sono consentiti in questa sede; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'<<al di là di ogni ragionevole dubbio», deducibile solo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, impone al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa - seppur plausibile - a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non potendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 quanto al possesso del bene ed alla piena consapevolezza della provenienza furtiva ); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,