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Ordinanza — n. 43577/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as totally reiterative of lower court appeal and lacking specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43577/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Romeo Agostino's appeal inadmissible because it was found to be a total repetition of the arguments made in the Court of Appeal's decision. The court reasoned that the appeal lacked specificity, merely reiterating the lower court's findings on the defendant's dangerous conduct without addressing new legal issues. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal that is totally reiterative of the lower court's decision and lacks specific grounds for review must be declared inadmissible.

Parole chiave

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totally reiterative appeal lack of specificity inadmissible appeal repetition of lower court Italian criminal procedure reiterazione di reati penali allegazioni insufficientemente motivate attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO AGOSTINO nato a SANREMO il 06/12/1971 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Romeo Agostino; ritenuto che il motivo proposto si caratterizza per essere totalmente reiterativo del motivo di appello e come tale non consentito, atteso che, con la doglianza così prospettata, solo apparentemente si denuncia un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (si veda in tal senso pag. 2 della sentenza impugnata dove si è valorizzata la condotta di vita del ricorrente, la dedizione dello stesso al crimine e la realizzazione di condotta piena espressione di pericolosità); che tra l'altro la Corte di appello ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva contestata ed alle ulteriori aggravanti, così emergendo una negligente allegazione della difesa sul punto, non essendo stato applicato alcun aumento in relazione alla recidiva contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 otto