Cassation appeal dismissed for introducing new complaints not raised in the second instance trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Giulia Festa inadmissible due to the introduction of new complaints regarding insurance code violations that were not raised during the appellate proceedings. The appellant argued for a violation of procedural and substantive laws, but the court found these specific grievances were not part of the original second-instance arguments. Consequently, the court ruled that the appeal chain was interrupted on these points, leading to the dismissal of the request and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 189 and 234 of the Code of Criminal Procedure; Art. 124 and 148 of the Insurance Code: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it introduces new complaints or grounds of objection that were not proposed in the second instance, thereby interrupting the devolutionary chain.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTA GIULIA nato a NAPOLI il 27/06/1986 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Festa Giulia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, con il quale si deduce cumulativamente violazione di legge e vizio della motivazione (senza alcuna specificazione) in relazione agli artt. 189 e 234 cod.proc.pen., nonché mancata assunzione di prova decisiva e violazione degli artt. 124 e 148 codice della assicurazioni, non è consentito in quanto introduce doglianze non proposte in appello (come emerge dalla sintesi dei motivi proposti dalla Festa non contestati in questa sede), con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto oggetto di inedita e tardiva impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile iericorsi) e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 ottobre 2024