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Ordinanza — n. 43574/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of specific grounds and oversteps judicial discretion on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43574/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeals by Morabito and Ilacqua inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court ruled that the first appeal ground was merely repetitive and lacked concrete specificity regarding factual errors, while the second ground on sentencing was generic and failed to challenge the lower court's reasoning. Consequently, the court held that cassation review cannot substitute the appellate court's discretion in evaluating evidence or re-determining the appropriateness of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repetitive; cassation review cannot substitute the appellate court's discretion in evaluating evidence or re-determining the appropriateness of the penalty.

Parole chiave

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lack of specific grounds repetitive appeal judicial discretion sentencing appropriateness cassation inadmissibility truffa aggravata riciclaggio di denaro aggravato falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele
(Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MORABITO ALESSANDRO nato a CATANIA il 21/05/1956 ILACQUA GIOVANNI nato a MESSINA il 05/02/1991 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati da Morabito Alessandro e Ilacqua Giovanni; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da entrambi i ricorrenti (del tutto sovrapponibile nei contenuti) non è consentito in quanto meramente reiterativo in punto di accertamento della responsabilità e risulta privo di concreta specificità, in assenza di confronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per come ricostruiti, nelle fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si vedano pag. 3 e segg. dove si valorizza la destinazione delle somme sul conto dei ricorrenti, la mancanza di giustificazione, la allegazione di circostanze non credibili in ordine alla disponibilità dell'iban del Morabito in assenza di chiara incidenza quanto ai fatti contestati); osservato che l'ultimo motivo proposto dal Morabito, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato sia per la sua genericità, in mancanza di confronto con la decisione del giudice di appello (che ha richiamato i numerosi precedenti penali dello stesso, la spiccata capacità a delinquere e la assenza di elementi positivamente valorizzabili); atteso che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini Daniele, Rv. 281217-01, in motivazione). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d