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Ordinanza — n. 43572/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific request for substituted penalties and improper ground for motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43572/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Lirangi inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued for a re-evaluation of responsibility and the application of substituted penalties, but the court found the motivation sufficient and the request for substituted penalties never formally raised. Consequently, the court ruled that the appeal lacked admissible grounds because the lower court's reasoning was exhaustive and the appellant failed to timely request specific procedural measures.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 545-bis c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or substitute new parameters for the lower court's assessment of evidence, and a failure to request substituted penalties during the appeal does not render the judgment null.

Parole chiave

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inadmissibility appeal substituted penalties request judicial motivation review procedural preclusion court costs liability censura dell'apprezzamento delle prove verosimiglianza della persecuzione documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 545-bis c.p.p.
art. 545-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006
265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006
235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023
Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023
285412 - 02; cfr., anche, Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep.
Sez. 2, n. 4772 del 05/10/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIRANGI GIUSEPPE nato a LUZZI il 16/10/1971 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Lirangi Giuseppe, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità per i reati di cui ai capi a) ed e), è articolato in termini non consentiti in sede di legittimità, poiché dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte territoriale ha fornito una risposta congrua ed esaustiva ai rilievi difensivi che erano stati articolati su questi punti già con l'atto di appello e di cui ha dato congruamente conto con motivazione puntualmente collegata alle emergenze istruttorie ed immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà (cfr., pagg. 4-5 della sentenza) avendo fondato la valutazione di attendibilità della persona offesa sui plurimi riscontri offerti dagli elementi in atti, ivi compresa la videoregistrazione che aveva comunque consentito di identificare l'imputato; in tal modo, dunque, la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, è a sua volta inammissibile atteso che nessuna sollecitazione era stata avanzata in tal senso dall'imputato o dal difensore ed essendo assodato, nella giurisprudenza di questa Corte, che il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (cfr. così, ad esempio, Sez. 2 - , n. 43848 del 29/09/2023, Rv. 285412 - 02; cfr., anche, Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 17/01/2024, Rv. 285710 - 01, secondo cui il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva; cfr., anche, Sez. 2 - , n. 4772 del 05/10/2023, dep. 02/02/2024, Rv. 285996 - 02, in cui la Corte ha precisato che è onere dell'imputato, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, richiedere il subprocedimento di conversione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis cod. proc. pen. nell'atto di appello o nei motivi nuovi o aggiunti, ovvero in sede di formulazione delle conclusioni scritte o nella memoria di replica); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Co