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Ordinanza — n. 43570/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against computer fraud conviction, ruling legal qualification and mitigating circumstances were correctly applied.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43570/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Patelli and Fraron inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for a different legal classification of their actions and the absence of a mitigating circumstance regarding their contribution to the crime. The court rejected these claims, affirming that the lower court correctly distinguished between computer fraud and unauthorized access and properly assessed the defendants' role as essential to the offense.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 640-ter cod. pen.; Art. 114 cod. pen.: The court established that computer fraud and unauthorized access protect distinct legal interests and can coexist, while the essential contribution of accomplices precludes the application of the minor importance mitigation.

Parole chiave

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computer fraud unauthorized access mitigating circumstances joint criminal enterprise legal qualification Court of Cassation inadmissible appeal insufficienza materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 640-ter cod. pen.
Art. 114 cod. pen.
276427 - 01); ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi in esame, con cui la difesa lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
art. 640 cod. pen
art. 114 cod. pen
276427 - 01); ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi in esame, con cui la difesa lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 26604 del 29/05/2019, Fragasso
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PATELLI LEANDRO ELI nato il 12/03/1994 FRARON TIFFANY nato a NOVENTA VICENTINA il 07/02/2000 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letti i ricorsi di Patelli Leandro Eli e Fraron Tiffany, osservato che il primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, che lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto, invece, essere sussunto nella fattispecie di cui all'art. 640 cod. pen. anziché nella più grave fattispecie di cui al 640-ter cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della motivazione con cui la sentenza impugnata (cfr., pagg. 10-11 laddove, in particolare, la sentenza ha spiegato che "... in costanza delle operazioni ... i rispettivi device venivano modificati con l'introduzione di elementi ad essi estranei ... suscettibili di alterare il funzionamento dei sistemi di home banking ..."); nessJn dubbio, inoltre, che il delitto di frode informatica può concorrere con quello di accesso abusivo ad un sistema informatico, diversi essendo i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate, in quanto il primo tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello "ius excludendi alios", anche in relazione alle modalità che regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati, mentre il secondo contempla l'alterazione dei dati immagazzinati nel sistema al fine della percezione di ingiusto profitto (cfr., Sez. 2, n. 26604 del 29/05/2019, Fragasso, Rv. 276427 - 01); ritenuto che il secondo motivo di entrambi i ricorsi in esame, con cui la difesa lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.

è manifestamente infondato a fronte di una corretta ed analitica motivazione (cfr., pag. 14 della sentenza impugnata) in cui la Corte d'appello ha sottolineato l'essenziale apporto fornito dai ricorrenti alla realizzazione del fatto certamente privo di attitudine ad essere inquadrato in una forma di minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il