Italian Supreme Court dismisses appeal on recel conviction, upholding indirect subjective proof and minor value assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Marino Ivan inadmissible, confirming the lower court's conviction for recel. The court rejected the defense's request to re-evaluate evidence regarding the illicit origin of the stolen license, stating that subjective intent can be proven indirectly without violating defensive guarantees. Furthermore, the court upheld the finding of minor economic value based on the specific costs and inconveniences associated with driving on a temporary license, applying the relevant procedural criteria for sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 644 c.p.; Art. 133 c.p.p.: In recel, subjective intent may be established through indirect evidence including the failure to indicate the item's origin, and minor value is determined by considering all circumstances affecting the agent's capacity to offend.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO IVAN nato a MILANO il 16/10/1985 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Marino Ivan, osservato che il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello motivato la conferma della affermazione di responsabilità del ricorrente quanto al delitto di ricettazione in termini incensurabili laddove, invero, la difesa finisce con il sollecitare una rivalutazione delle emergenze istruttorie rispetto a quella già operata, con esito conforme, nei due gradi di merito in conformità e coerenza con il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass.
Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Tenne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella); d'altra parte, con riguardo alla incontestata disponibilità della "res" di provenienza delittuosa ed alla assenza di ogni plausibile giustificazione, giova rilevare che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del prinopio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virginia, Rv. 278373 - 01;
Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu Rv. 261657 - 01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01); rilevato che anche il secondo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale motivato in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che ha sempre affermato che in tema di ricettazione, perché possa trovare applicazione l'ipotesi attenuata è necessario che la cosa ricettata sia di valore economico particolarmente tenue (sul punto della tenuità si dovrebbe, comunque, tener conto del costo necessario per ottenere il duplicato della patente; del tempo che perde il titolare della patente per ottenere il duplicato; delle limitazioni che si hanno allorché si guida con il foglio sostitutivo della patente in attesa del duplicato) restando comunque impregiudicata la facoltà del giudice, pur in presenza di un valore modesto, di escludere il "fatto di particolare tenuità" prendendo in esame gli ulteriori elementi di valutazione della vicenda, ed in particolare ogni altra circostanza idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole; tale ulteriore operazione, tuttavia, deve essere compiuta secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.p. e con riferimento al comportamento concreto dell'agente (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 45204 del 28/11/2008, Ganga, Rv. 241971 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Con