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Ordinanza — n. 43568/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on attempted robbery and security measure legality, upholding lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43568/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Omar El Idrissi inadmissible, rejecting both grounds as manifestly unfounded. The appellant challenged the classification of the crime as completed 'improper robbery' rather than attempted robbery and questioned the legality of the security measure imposed. The court affirmed that completed improper robbery requires only the use of violence or threats after attempting to take property, without requiring actual possession, and confirmed the security measure was properly based on social danger parameters.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 2, cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The crime of attempted improper robbery is constituted when the agent performs acts suitable for taking property but fails due to external causes while using violence or threats to ensure impunity; the security measure must be based on social danger parameters under Art. 133 and consistent with the factual and personological findings.

Parole chiave

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improper robbery attempted crime security measure social danger Cassazione Roma codice penale legittimità costituzionale prognosi di pericolosità

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 2, cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 34592 del 19.4.2012, Reina
Sez. 2, n. 17827 del 16.4.2015, Trotta
34592 del 19.4.2012, Reina; cfr., anche, SEz. 2, n. 17827 del 16.4.2015, Trotta, in cui la Corte ha giudicato manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt.
Sez. 2, n. 11135 del 22.2.2017, Tagaswill
Sez. 2, n. 22908 del 19.5.2015, Gavezzoli
Sez. 2, n. 22908 del 19.5.2015, Gavezzoli; Sez.
Sez. 2, n. 11136 del 22.2.2017, Karazishvili
Sez. 2, n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic
Sez. 3, n. 29407 del 17/04/2013
pen.,tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 29407 del 17/04/2013, Rv.
Sez. 1, n. 51161 del 09.05.2018, Raczka
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL IDRISSI OMAR nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Omar El Idrissi, ritenuto che il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello correttamente inquadrato l'episodio, come ricostruito alla luce delle deposizioni testimoniali, nella ipotesi della rapina impropria consumata e non già del mero tentativo; va richiamato, in primo luogo, l'insegnamento delle SS.UU. del 2012 "Reina" che, dirimendo un risalente contrasto, hanno ribadito la configurabilità del tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (cfr., Sez.

U, n. 34592 del 19.4.2012, Reina; cfr., anche, SEz. 2, n. 17827 del 16.4.2015, Trotta, in cui la Corte ha giudicato manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 628, comma secondo, cod. pen. per violazione degli artt. 3 e 25 Cost., in relazione alla configurabilità della fattispecie di tentata rapina impropria, siccome in contrasto con il principio di legalità e il divieto di analogia, in quanto il delitto di rapina ha carattere plurioffensivo e natura complessa, essendo integrato da una condotta di sottrazione e impossessamento tipica del furto, cui si aggiunge l'elemento della violenza alla persona o della minaccia); la Corte territoriale ha dunque correttamente applicato i principi ribaditi in questa sede secondo cui, ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver realizzato la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, che non rappresenta l'evento del reato ma un elemento che attiene invece al dolo specifico (cfr., Sez. 2, n. 11135 del 22.2.2017, Tagaswill;

Sez. 2, n. 22908 del 19.5.2015, Gavezzoli; Sez. 2, n. 11136 del 22.2.2017, Karazishvili, secondo cui l'impossessamento della "res" non rappresenta un elemento materiale della fattispecie criminosa, ma è delineato dalla norma incriminatrice del reato di rapina impropria soltanto quale scopo e fine della condotta in alternativa a quello consistente nel procurare a sé o ad altri l'impunità sicché, ai fini della consumazione del reato, non è necessario che l'agente consegua effettivamente l'impossessamento della "res" ma è sufficiente che egli abbia usato la violenza o la minaccia al fine di conseguirlo); il tentativo di rapina impropria è allora configurabile nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (cfr., da ultimo, Sez. 2 - , n. 35134 del 25/03/2022, Velkovic, Rv. 283847 - 01); ritenuto che il secondo motivo è a sua volta manifestamente infondato avendo la Corte d'appello (cfr., pagg. 5-6 della sentenza) motivato sui presupposti della adozione della misura di sicurezza in termini coerenti con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come il giudizio di pericolosità sociale del condannato debba essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen.,tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 29407 del 17/04/2013, Rv. 256900) e debba essere coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la sua decisione (cfr., Sez. 1, n. 51161 del 09/05/2018, Raczka, Rv. 274652); va aggiunto che la giustificazione della misura di sicurezza, al di là della specifica motivazione resa dai giudici d'appello, può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commisurazione della sanzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna deIN ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna tlm ricorrente al pagamento dePe spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del 'e ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 I