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Ordinanza — n. 43567/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for theft and fraud, citing procedural inadmissibility and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43567/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Savastano Silvana and Morandi Mauro inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for a re-evaluation of their guilt regarding theft and fraud charges and requested generic mitigating circumstances. The court rejected these claims because appellate judges cannot re-examine factual evidence or ignore established criminal conduct when justifying sentencing decisions.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appellate court cannot re-evaluate factual evidence or adopt new parameters for fact-finding, and the denial of generic mitigating circumstances is valid if the lower court references decisive elements without considering all favorable or unfavorable points.

Parole chiave

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appellate review limits factual re-evaluation prohibition generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility burden of proof allocation prova dell'indigenza contributo di mantenimento residua capacità al guadagno

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco
235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virginia
Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro
Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAVASTANO SILVANA nato a TORRE DEL GRECO il 08/01/1971 MORANDI MAURO nato a ROMA il 04/12/1955 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letti i ricorsi di Savastano Silvana e Morandi Mauro, ritenuto che il primo motivo, comune per entrambi i ricorrenti, con cui si deduce vizio di motivazione sulla affermazione di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 633, 639-bis cod. pen., è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità poiché la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel pervenire alle stesse conclusioni all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale; ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); a fronte della ritenuta inadeguatezza della allegazione difensiva circa il carattere meramente "occasionale" della presenza dei due imputati nell'alloggio di proprietà dell'INPS è opportuno ribadire che nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, speti:a all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della cd. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 , n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese Virginia, Rv. 278373 - 01;

Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stancu Rv. 261657 - 01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01); osservato che il secondo motivo dei ricorsi in esame che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (cfr., pag. 1 della sentenza impugnata ove si fa riferimento anche alla perdurante condotta criminosa) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Cons