Ordinanza — n. 43566/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGA ALBAN nato il 16/06/1993 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Alban Guga, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione evocando la formula di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile: la sentenza impugnata ha giudicato in sede di rinvio dall'annullamento pronunciato dalla S.C. che, accogliendo il ricorso dell'imputato, aveva mandato al giudice della fase rescissoria di rivalutare la conferma della assoluzione dell'imputato dal delitto di cui al capo C), solo ed esclusivamente in relazione al quale la difesa aveva formulato le proprie doglianze; la Corte d'appello di Perugia, dopo aver rivisitato, alla luce dei rilievi formulati dalla sentenza rescindente, il compendio istruttorio acquisito, ha confermato la assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto ribadendo, invece, come sul capo a) si fosse formato il giudicato parziale già a séguito del passaggio in giudicato della prima sentenza di appello che non era stata impugnata su tale capo di imputazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43566/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. è inammissibile: la sentenza impugnata ha giudicato in sede di rinvio dall'annullamento pronunciato dalla S.C. che, accogliendo il ricorso dell'imputato, aveva mandato al giudice della fase rescissoria di rivalutare la conferma della assoluzione dell'imputato dal delitto di cui al capo C), solo ed esclusivamente in relazione al quale la difesa aveva formulato le proprie doglianze; la Corte d'appello di Perugia, dopo aver rivisitato, alla luce dei rilievi formulati dalla sentenza rescindente, il compendio istruttorio acquisito, ha confermato la assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto ribadendo, invece, come sul capo a) si fosse formato il giudicato parziale già a séguito del passaggio in giudicato della prima sentenza di appello che non era stata impugnata su tale capo di imputazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGA ALBAN nato il 16/06/1993 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Alban Guga, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione evocando la formula di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile: la sentenza impugnata ha giudicato in sede di rinvio dall'annullamento pronunciato dalla S.C. che, accogliendo il ricorso dell'imputato, aveva mandato al giudice della fase rescissoria di rivalutare la conferma della assoluzione dell'imputato dal delitto di cui al capo C), solo ed esclusivamente in relazione al quale la difesa aveva formulato le proprie doglianze; la Corte d'appello di Perugia, dopo aver rivisitato, alla luce dei rilievi formulati dalla sentenza rescindente, il compendio istruttorio acquisito, ha confermato la assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto ribadendo, invece, come sul capo a) si fosse formato il giudicato parziale già a séguito del passaggio in giudicato della prima sentenza di appello che non era stata impugnata su tale capo di imputazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Prestl ente