Ordinanza — n. 43564/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACARU IOANA ALINA nato a BRASOV( ROMANIA) il 27/08/1987 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Vacaru Ioana Alina, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in merito alla responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 633, 639- bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43564/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 633, 639- bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACARU IOANA ALINA nato a BRASOV( ROMANIA) il 27/08/1987 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Vacaru Ioana Alina, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in merito alla responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 633, 639- bis cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; il ricorso, invero, non si confronta con la motivazione con cui la Corte ha affrontato la doglianza difensiva essendo appena il caso di ribadire che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Estenso_re Il Pre idente