Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43562/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual allegations under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43562/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of attack was deemed generic and indeterminate. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding criminal liability but failed to specify which arguments were ignored or how they were improperly evaluated. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the precise legal and factual assertions required by procedural law to trigger judicial review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 648 c.p. The cassation appeal must contain precise legal and factual assertions; generic complaints without specific identification of unaddressed arguments render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds of attack Art. 581 c.p.p. requirements specific factual allegations criminal liability reasoning motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 648 c.p.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018
Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014
Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep.
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014
264879 - 01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MGHAIZ KHALID nato il 15/10/1969 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIAN1FROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Mghaiz Khalid, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, dopo aver richiamato in via astratta i principi che debbono soprintendere alla valutazione delle prove, si è limitato a lamentare l'omessa considerazione delle censure articolate con l'atto d'appello senza, tuttavia, indicarle e spiegare come e perché sarebbero rimaste inevase minando così alla radice la motivazione della sentenza di secondo grado; si è d'altra parte correttamente affermato deve ritenersi tale il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., tra le tante, Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018, dep. 25/02/2019, Rv. 275853 - 02;

Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 04/09/2015, Rv. 264879 - 01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Es, e11 bre Il Presiden