Italian court dismisses appeal for lack of specific reasoning regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Digioia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued that the appellate court failed to provide specific reasoning for denying generic mitigating circumstances. The court rejected this, noting the lower court's decision was logical and only required addressing decisive factors rather than every argument presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appellate court is not required to consider all favorable or unfavorable elements raised by the parties, but it suffices that it refers to those deemed decisive or relevant for the evaluation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIGIOIA ANGELO nato a CERIGNOLA il 28/04/1996 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Digioia Angelo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il difetto di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è per un verso generico (perché non considera il rilievo dei giudici d'appello che hanno sottolineato come nemmeno la difesa avesse potuto addurre elementi positivamente valutabili ai fini della ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio) e, in ogni caso, manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (cfr., pag.
6) ha confermato la valutazione effettuata a riguardo dal giudice di prime cure rendendo una motivazione comunque esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo CIA non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessiore delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presid