Italian court dismisses appeal for vague sentencing criticism lacking specific factual elements under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mario Dino inadmissible due to the generic nature of his criticism regarding the punitive treatment. The defense argued a lack of motivation, but the court found the original judgment sufficiently detailed on base penalties and continuations. Consequently, the appeal was rejected because it failed to specify the elements required for a valid legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal alleging insufficient motivation for sentencing is inadmissible if the contested decision clearly outlines the base penalty and aggravating factors, and the criticism lacks specific factual elements necessary for judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINO MARIO DINO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 16/11/1993 avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Sabatino Mario Dino, considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto all'odierno ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto non soltanto della entità della pena base ma anche degli aumenti per la continuazione su cui ha reso una specifica motivazione (cfr., pag. 4 della sentenza), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione d individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; va anche rilevato che la pena base è stata calcolata in prossimità del minimo edittale; ed è appena i caso di ribadire il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una penai di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo a "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere EstenSore DEPOSITATA Il Pre idente