Ordinanza — n. 43554/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERI GASPARE nato a MAZARA DEL VALLO i! 23/12/1994 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Peri Gaspare, considerato che l'unico motivo del ricorso, con cui la difesa lamenta il difetto di motivazione in ordine all'esistenza dell'arma utilizzata per commettere il delitto per cui è intervenuta la condanna, è generico perché difetta di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. pag. 17 della sentenza) e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43554/2024 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERI GASPARE nato a MAZARA DEL VALLO i! 23/12/1994 avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Peri Gaspare, considerato che l'unico motivo del ricorso, con cui la difesa lamenta il difetto di motivazione in ordine all'esistenza dell'arma utilizzata per commettere il delitto per cui è intervenuta la condanna, è generico perché difetta di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr. pag. 17 della sentenza) e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere stensore Il Pre idente