Ordinanza — n. 43553/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENNA SALVATORE nato a ERICE il 29/06/1994 GENNA ALESSANDRO nato a ERICE il 31/08/1998 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letti i ricorsi di Genna Salvatore e Genna Alessandro, ritenuto che il primo motivo dell'invero unico ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rilevata inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di Alessandro Genna in relazione al capo b), del tutto generico in quanto, a fronte della diagnosi di aspecificità del gravame, formulata dai giudici di secondo grado, la difesa si limita a reiterare le medesime considerazioni già spese nei confronti della sentenza di primo grado senza in alcun modo tener conto non soltanto della diagnosi formulata dalla Corte d'appello ma, nemmeno, delle pur analitiche considerazioni svolte dai giudici di secondo grado che non si sono sottratti ad una rinnovata analisi delle emergenze istruttorie di cui, tuttavia, la difesa si disinteressa; osservato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla posizione di Salvatore Genna ed al capo C), che denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 43553/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606 comma 1 lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GENNA SALVATORE nato a ERICE il 29/06/1994 GENNA ALESSANDRO nato a ERICE il 31/08/1998 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letti i ricorsi di Genna Salvatore e Genna Alessandro, ritenuto che il primo motivo dell'invero unico ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rilevata inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse di Alessandro Genna in relazione al capo b), del tutto generico in quanto, a fronte della diagnosi di aspecificità del gravame, formulata dai giudici di secondo grado, la difesa si limita a reiterare le medesime considerazioni già spese nei confronti della sentenza di primo grado senza in alcun modo tener conto non soltanto della diagnosi formulata dalla Corte d'appello ma, nemmeno, delle pur analitiche considerazioni svolte dai giudici di secondo grado che non si sono sottratti ad una rinnovata analisi delle emergenze istruttorie di cui, tuttavia, la difesa si disinteressa; osservato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla posizione di Salvatore Genna ed al capo C), che denuncia violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 159, 512 cod. proc. pen., è a sua volte aspecifico, laddove la difesa lamenta la inadeguatezza delle ricerche volte a rintracciare il teste sulla base delle cui dichiarazioni si era pervenuti alla affermazione della responsabilità dell'imputato quanto al capo c); il ricorso, infatti, non si confronta con la ricostruzione operata dalla Corte d'appello che (cfr., pag. 8 della sentenza) ha ricostruito i pur vani tentativi del Tribunale di ottenere la presenza del teste ricercandolo in Malta e, ancora, di attivare una rogatoria internazionale per acquisirne le dichiarazioni in videocollegamento e nel contraddittorio delle parti; considerato che il terzo motivo, concernente entrambi gli imputati, oltre che generico, è comunque manifestamente infondato dal momento che la Corte d'appello ha congruamente motivato anche sul trattamento sanzionatorio dando rilievo alle modalità del fatto, ed ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando, come nel caso di specie, la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che d'altra parte non è necessario, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di rendere anche sul punto una adeguata motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente riiievo nel discrezionale giudizio complessivo, e che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congrLo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata); che parimenti manifestamente infondata, oltre che totalmente generica, è la doglianza relativa alle circostanze attenuanti generiche a fronte di una corretta ed argomentata motivazione a riguardo (cfr. ivi, pag. 9); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere