Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43552/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43552/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43552/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU FABIO nato a ALTAMURA il 04/08/1999 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Fabio Marku, osservato che il ricorso, che con cui la difesa denunzia vizio di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta per il delitto tentato, è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello motivato sia in ordine alla pena-base che gli aumenti per la continuazione (cfr. pagg. 5-6 della sentenza) dovendosi in ogni caso prendere atto che, con riguardo al primo aspetto, la pena è stata calcolata in prossimità del minimo edittale e che, per il secondo aspetto, gli aumenti sono stati contenuti ben al di sotto del minimo; ed è appena il caso di ribadire il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 13:3 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43552/2024 — snpen · Corte di Cassazione: pagg. 5-6 della sentenza) dovendosi in ogni caso prendere atto che, con riguardo al primo aspetto, la pena è stata calcolata in prossimità del minimo edittale e che, per il secondo aspetto, gli aumenti sono stati contenuti ben al di sotto del minimo; ed è appena il caso di ribadire il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 13:3 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterazione di reati penali motivi di cassazione adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda riesame dell'entità pena sanzioni penali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARKU FABIO nato a ALTAMURA il 04/08/1999 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Fabio Marku, osservato che il ricorso, che con cui la difesa denunzia vizio di motivazione in ordine all'entità della pena inflitta per il delitto tentato, è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello motivato sia in ordine alla pena-base che gli aumenti per la continuazione (cfr. pagg. 5-6 della sentenza) dovendosi in ogni caso prendere atto che, con riguardo al primo aspetto, la pena è stata calcolata in prossimità del minimo edittale e che, per il secondo aspetto, gli aumenti sono stati contenuti ben al di sotto del minimo; ed è appena il caso di ribadire il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 13:3 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;

Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); principi non dissimili sono stati affermate dalle SS.UU. nella sentenza "Pizzone", con riguardo alle pene determinate in aumento, per la continuazione, per i reati "satellite", attraverso il richiamo e la condivisione di Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., non massimata sul punto, in cui si era spiegato chei «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l'obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l'obbligo motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie dì reato»; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del igr ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il$ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d