Italian Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to procedural and substantive flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Paolo Raffaele Collera inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for suspension of prescription periods and a re-evaluation of evidentiary standards regarding the subjective element of the crime, but the court found these arguments generic or unsupported by specific facts. Consequently, the court upheld the second-instance judgment, citing established principles that indirect evidence suffices for proving subjective intent in receiving cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: Appeals must be specific and grounded in material facts; generic complaints regarding evidence evaluation or lack of motivation are inadmissible, and the burden of proof for subjective intent in receiving crimes does not require direct provenance indications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLERA PAOLO RAFFAELE nato a LOCRI il 20/08/1974 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Paolo Raffaele Collerà, osservato che il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato non tenendo conto, la difesa, dei periodi di sospensione del corso del termine ci prescrizione (ammontanti a complessivi 349 giorni) che, pertanto, non era ancora maturata alla data della sentenza di secondo grado e che, dunque, a fronte dell'inammissibilità del ricorso, non è rilevabile in questa sede (cfr., Sez.
U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); rilevato che il secondo motivo risulta assolutamente generico e, in definitiva, articolato in termini non consentiti sollecitando, invero, una rivalutazione delle emergenze istruttorie rispetto a quella già operata, con esito conforme, nei due gradi di merito in conformità al consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr, così, Cass.
Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Tenne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella); ritenuto che il terzo motivo è assolutamente aspecifico lamentandosi l'omessa motivazione sulla doglianza difensiva di cui, al contrario, la Corte non soltanto ha dato atto, ma che ha esaminato e giudicato infondata con motivazione che la difesa ignora e con cui non si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna A$ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Estensor