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Ordinanza — n. 43547/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific correlation between appeal grounds and lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43547/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific correlation between the appellant's arguments and the lower court's reasoning. The appellant argued for a different criminal classification, but the court found the appeal generic and failed to address the specific facts established by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific correlation between the grounds of the appeal and the reasoning of the contested decision, as generic objections to the factual finding do not constitute a valid legal challenge.

Parole chiave

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lack of specific correlation inadmissible appeal generic appeal grounds correlation requirement criminal procedure appeal estorsione nozione di molestie minaccia

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 629 cod. pen.
Art. 660 cod. pen.
anziché del meno grave reato di cui all'art. 660 cod. pen., è in primo luogo carente nell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr., pag.
art. 629 cod. pen
art. 660 cod. pen
anziché del meno grave reato di cui all'art. 660 cod. pen., è in primo luogo carente nell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr., pag.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBETTA MARIA nato a LUCERA il 29/05/1960 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Barbetta Maria, osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 629 cod. pen. anziché del meno grave reato di cui all'art. 660 cod. pen., è in primo luogo carente nell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (cfr., pag.

4) e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, dovendosi rammentare il principio secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l'inammissibilità; ritenuto inoltre che, pur intitolando la censura in termini di violazione di legge, il ricorso finisce, in realtà, per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; il motivo di ricorso fondato sulla lett.

b) dell'art. 606 cod. proc. peri. deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Estensor