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Ordinanza — n. 43546/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism appeal as grounds violate legal principles and request retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43546/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Riccardo Zingaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zingaro argued for a violation of law regarding the subjective element of the crime of receiving stolen goods, requesting a re-evaluation of investigative findings. The court rejected this, ruling that the appeal's phrasing improperly solicited a new trial and contradicted established principles on evidentiary burdens.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The appeal must be dismissed if its grounds improperly request a re-evaluation of the trial, as the subjective element of the crime can be proven by any evidence without derogating from the burden of proof principles.

Parole chiave

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crime of receiving stolen goods subjective element of crime burden of proof principles inadmissible appeal grounds re-evaluation of trial findings ricettazione prove acquisite illegalmente risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta
Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass.
Cass. Pen., 2, 27.10.2010 r. 41.423, Tenne
53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 r. 41.423, Tenne; Cass.
Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe
41.423, Tenne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass.
Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang
53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass.
Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli
52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass.
Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella
50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZINGARO RICCARDO nato a ANDRIA il 11/04/1971 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Zingaro Riccardo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è articolato in termini non consentiti finendo per sollecitare una rivalutazione delle emergenze istruttorie rispetto a quella già operata, con esito conforme, nei due gradi di merito in conformità al consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass.

Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 r. 41.423, Tenne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pomella); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Pr