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Ordinanza — n. 43539/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for attempted extortion, ruling facts are for trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43539/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Menna Giancarlo inadmissible due to improper grounds and lack of legal reasoning. The appellant argued for a different factual reconstruction regarding attempted extortion, but the court held that fact-finding is exclusively the trial court's domain. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court cannot request a re-evaluation of facts or a reconstruction of events based on different criteria, as such powers belong solely to the court of first instance.

Parole chiave

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attempted extortion inadmissible appeal factual reconstruction court of first instance voluntary desistance active withdrawal legal reasoning desistenza

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 2, n. 16054 del 20.3.2018, Natalizio
Sez. 2, n. 51514 del 5.12.2013, Martucciello
Sez. 2, n. 51514 del 5.12.2013, Martucciello, Sez.
Sez. 5, n. 50079 del 15.5.2017, Mayer
51514 del 5.12.2013, Martucciello, Sez. 5, n. 50079 del 15.5.2017, Mayer; Sez.
Sez. 5, n. 18322 del 30.1.2017, De Rossi
50079 del 15.5.2017, Mayer; Sez. 5, n. 18322 del 30.1.2017, De Rossi; Sez.
Sez. 2, n. 24551 dell'8.5.2015, Supino
18322 del 30.1.2017, De Rossi; Sez. 2, n. 24551 dell'8.5.2015, Supino(; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENNA GIANCARLO nato a NAPOLI il 18/01/1968 tL avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Menna Giancarlo, considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di tentata estorsione, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti sulla scorta di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr., in particolare, le pagg. 4-5 della sentenza impugnata) ed esulando dai poteri della Corte di cessazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che il giudice di merito, inoltre, ha applicato correttamente il principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui nei reati di danno a forma libera, come l'estorsione, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da ali origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 16054 del 20.3.2018, Natalizio;

Sez. 2, n. 51514 del 5.12.2013, Martucciello, Sez. 5, n. 50079 del 15.5.2017, Mayer; Sez. 5, n. 18322 del 30.1.2017, De Rossi; Sez. 2, n. 24551 dell'8.5.2015, Supino(; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il