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Ordinanza — n. 43538/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43538/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43538/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO GIOVANNI nato a NAPOLI il 03/02/1947 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Adamo Giovanni, ritenuto che il primo motivo di ricorso è formulato in termini non consentiti in quanto, pur deducendo violazione di legge e vizio di motivazione il ricorrente, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere che gli elementi costitutivi del delitto contestato siano stati riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; si tratta, peraltro, di censure reiterative rispetto a quelle vagliate dalla Corte d'appello (cfr., pag. 5 della sentenza) con le cui considerazioni il ricorso non si confronta peccando di aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del motivo desumibile, per l'appunto, dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma terzo cod. proc. pen.; osservato che il terzo motivo di ricorso, che riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e comunque generico perché formulato con una serie di affermazioni di principio senza alcun riferimento alla motivazione che ha fondato la decisione resa sul punto dal giudice di merito che, con congrui e non illogici argomenti, ha correttamente motivato in ordine al diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 43538/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 della sentenza) con le cui considerazioni il ricorso non si confronta peccando di aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del motivo desumibile, per l'appunto, dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma terzo cod. proc. pen.; osservato che il terzo motivo di ricorso, che riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e comunque generico perché formulato con una serie di affermazioni di principio senza alcun riferimento alla motivazione che ha fondato la decisione resa sul punto dal giudice di merito che, con congrui e non illogici argomenti, ha correttamente motivato in ordine al diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena limitazione del potere cognitivo motivazione del mutamento giurisprudenza esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAMO GIOVANNI nato a NAPOLI il 03/02/1947 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Adamo Giovanni, ritenuto che il primo motivo di ricorso è formulato in termini non consentiti in quanto, pur deducendo violazione di legge e vizio di motivazione il ricorrente, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere che gli elementi costitutivi del delitto contestato siano stati riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; si tratta, peraltro, di censure reiterative rispetto a quelle vagliate dalla Corte d'appello (cfr., pag. 5 della sentenza) con le cui considerazioni il ricorso non si confronta peccando di aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità del motivo desumibile, per l'appunto, dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma terzo cod. proc. pen.; osservato che il terzo motivo di ricorso, che riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e comunque generico perché formulato con una serie di affermazioni di principio senza alcun riferimento alla motivazione che ha fondato la decisione resa sul punto dal giudice di merito che, con congrui e non illogici argomenti, ha correttamente motivato in ordine al diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore