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Ordinanza — n. 43537/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic grounds failing to specify procedural defects or challenge factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43537/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Giovanni Prato and Alessio Ferdinandi inadmissible. The court found that the appellants' arguments were too generic, failing to specifically address the detailed factual reconstruction in the lower court's decision or to precisely identify the procedural defect regarding the citation decree. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints challenging factual findings or vague procedural exceptions without identifying the exact grade of jurisdiction or specific facts render them inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds procedural defect factual findings burden of proof court costs Cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010
Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008
249048 - 01, in cui la Corte ha spiegato che l'onere di provare il fatto processuale, dal quale dipenda l'accoglimento dell'eccezione procedurale, grava sulla parte che ha sollevato l'eccezione stessa; conf., Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PRATO GIOVANNI nato a POMIGLIANO D'ARCO il 15/07/1995 FERDINANDI ALESSIO nato a AVERSA il 26/08/1994 avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letti i ricorsi di Giovanni Prato e di Alessio Ferdinandi, ritenuto che entrambi i ricorsi siano inammissibili per le ragioni di séguito sinteticamente esposte: considerato, infatti, che i due motivi del ricorso di Giovanni Prato ed il secondo motivo del ricorso di Alessio Ferdinandi sono formulati in termini generici non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata che (cfr., pagg. 3-4) ha invece operato una ricostruzione analitica e puntuale dell'episodio su cui ha potuto fondare una corretta ed insindacabile valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato: in tal modo, dunque, ovvero pur deducendo il vizio di violazione di legge i ricorrenti, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere che gli elementi costitutivi del delitto contestato siano stati riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; rilevato che del tutto generico è il secondo motivo del ricorso del Prato che si limita alla enunciazione di affermazioni di principio slegate dalla motivazione (cfr., pagg. 4-5) è stata addotta dalla Corte territoriale a sostegno della propria decisione circa il diniego delle attenuanti generiche; considerato che analoga diagnosi di genericità deve essere formulata con riguardo al primo motivo del ricorso del Ferdinandi con cui la difesa si limita a evidenziare un possibile vizio della notifica del decreto di citazione chiedendo alla Corte di Cassazione di verificarne la regolarità senza, tuttavia, precisare in alcun modo se il vizio riguardasse il primo o il secondo grado del giudizio e, inoltre, le ragioni fattuali poste a fondamento dell'eccezione (cfr., Sez. 5, n. 1915 del 18/11/2010, dep. 21/01/2011, Rv. 249048 - 01, in cui la Corte ha spiegato che l'onere di provare il fatto processuale, dal quale dipenda l'accoglimento dell'eccezione procedurale, grava sulla parte che ha sollevato l'eccezione stessa; conf., Sez. 5, n. 600 del 17/12/2008, dep. 12/01/2009, Rv. 242551 - 01); che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Est