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Ordinanza — n. 43536/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming prescription and sentencing errors in recidivism case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43536/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Silvio D'Andretta's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding prescription and sentencing. The appellant argued for extinction of the crime due to prescription and contested the reclassification of the offense, but the appellate court had already addressed these points as unfounded. The court ruled that the lower court's reasoning was correct and the arguments merely repeated previous unsuccessful appeals without new merit.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected at the appellate level without providing specific, arguable criticism of the substantive judgment.

Parole chiave

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recidivism sentencing prescription defense inadmissible appeal reiteration of arguments Cassation procedure ricettazione divieto della doppia presa in considerazione sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 157 cod. pen.
6 della sentenza impugnata) poiché "in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod.
Art. 648 cod. pen.
281675); osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo di ricettazione e la correttezza della motivazione posta a base della mancata derubricazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art.
art. 157 cod. pen
6 della sentenza impugnata) poiché "in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod.
art. 648 cod. pen
281675); osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo di ricettazione e la correttezza della motivazione posta a base della mancata derubricazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr., pagg.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani
pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base" (cfr., ex multis Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv.
Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua
Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANDRETTA SILVIO nato a SALERNO il 15/11/1955 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di D'Andretta Silvio, ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa rileva l'omessa motivazione in punto di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato in quanto nessuna carenza motivazionale è ravvisabile nella sentenza oggetto di ricorso avendo invece il giudice di appello osservato che 'la censura difensiva era destituita di ogni fondamento (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata) poiché "in tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base" (cfr., ex multis Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186;

Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675); osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del dolo di ricettazione e la correttezza della motivazione posta a base della mancata derubricazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr., pagg. 4-5 della sentenza impugnata) dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso che ha sul punto motivato con argomentazioni tipicamente "di merito"; considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'esito del giudizio di comparazione fra opposte circostanze, è manifestamente infondato e, prima ancora generico, non considerando quanto sostenuto dalla Corte territoriale in ordine alla possibilità di bilanciare la recidiva qualificata sia con le attenuanti generiche che con quella contemplata nel quarto comma dell'art. 648 cod. pen., in tal modo correggendo la motivazione del Tribunale ma, nel contempo, condividendone il giudizio finale quanto alla entità della pena inflitta in misura prossima al minimo edittale; che le conclusioni del giudice del merito (cfr., pag. 6 della sentenza impugnata ove correttamente si afferma che la pena è congrua e prossima al minimo edittale) sono, pertanto, incensurabili e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Est