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Ordinanza — n. 43534/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge to factual reconstruction and lack of specific proof error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43534/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Margiore Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs. The defense argued that lower courts misinterpreted facts regarding the crime under Article 646 of the Penal Code and failed to apply Article 131-bis. The court rejected these claims because the appeal improperly challenged the substantive judgment of responsibility rather than pointing to a specific, unvalued piece of evidence, and because the lower court's reasoning was not manifestly illogical.

Regesto Legislator

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Art. 646 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal challenging the factual reconstruction of the crime must specifically identify a piece of evidence that was either not evaluated or considered in a manner incontrovertibly different from its actual meaning, rather than merely contesting the overall judgment of responsibility or the plausibility of the facts.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual reconstruction error specific proof evaluation Article 646 penal code Article 131-bis penal code manifestly illogical reasoning general mitigating circumstances attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 646 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
234148); considerato che il terzo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta parimenti reiterativo e, pertanto, non consentito a fronte di una motivazione (cfr.
art. 646 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
234148); considerato che il terzo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta parimenti reiterativo e, pertanto, non consentito a fronte di una motivazione (cfr.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco
235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARGIORE SALVATORE nato a MUGNANO DI NAPOLI il 29/09/1977 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; r6 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Margiore Salvatore, ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. e, in particolare, il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione della vicenda e di un differente giudizio di rilevanza e attendibilità delle prove, sono formulati in termini non consentiti; il vizio di "travisamento" deve in realtà riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione laddove, invece, nel caso di specie, la difesa si limita ad evidenziare che la condotta dell'imputato, come puntualmente ricostruita dalle due sentenze di merito, non sarebbe tale da integrare la fattispecie incriminatrice; in tal modo finisce allora per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultata probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare nella ricostruzione della concreta vicenda gli elementi costitutivi propri del delitto in esame non essendo consentito al giudice di legittimità procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); considerato che il terzo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta parimenti reiterativo e, pertanto, non consentito a fronte di una motivazione (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) non manifestamente illogica e che richiama il comportamento avuto dal Margiore ma, anche, ed in termini evidentemente decisivi ed assorbenti, il valore del bene sottratto; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (cfr., pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esaustiva anche alla luce del principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti g li altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Co