Ordinanza — n. 43532/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGONE SALVATORE nato a NOCERA INFERIORE il 13/05/1971 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERWIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Ragone Salvatore, osservato che il tre motivi di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43532/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGONE SALVATORE nato a NOCERA INFERIORE il 13/05/1971 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERWIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Ragone Salvatore, osservato che il tre motivi di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che appare comunque puntuale in fatto e corretta in diritto, non indica quali siano gli elementi posti alla base della censura formulata, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; il Ragone va inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute, nel grado, dalla parte civile AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA liquidate, alla luce della notula allegata alla memoria ed alle conclusioni, come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile SOCIETA' AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. Co