Cassation court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding subjective element of trademark infringement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Bava's appeal inadmissible due to the lack of specific argumentation against the lower court's reasoning. Bava argued that the lower court failed to properly assess the subjective element of trademark infringement under Article 648 of the Penal Code. The court ruled that the appeal merely reiterated points already rejected in the appellate stage without providing a new, critical analysis of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal must contain specific arguments distinct from those already rejected; mere repetition of previous censure without substantive critique renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAVA GIOVANNI nato a NAPOLI il 05/05/1973 avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Bava Giovanni, letta la memoria difensiva trasmessa in data 4.10.2024, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art.648 cod. pen., con particolare riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è articolato in termini non consentiti ovvero su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito dovendosi pertanto considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; questa Corte ha infatti chiarito che non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato la presenza sui prodotti commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale degli stessi e del marchio di cui l'agente è titolare, in quanto occorre verificare se„ in concreto, la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti, assumendo, a tal fine, rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto di tali elementi rispetto a quella del marchio altrui - nella prospettiva di un'immediata e contestuale leggibilità di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la possibilità di apprezzare il carattere non autentico del marchio - così come rileva la collocazione di quest'ultimo sul prodotto (cfr., Sez. 2 - , n. 22040 del 19/02/2019, Caccuri, Rv. 276103 - 01); la sentenza impugnata ha motivato in termini coerenti al principio di diritto sopra indicato e, dunque, il rilievo difensivo è comunque manifestamente infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 Il Consigliere Estensbre DEPOS!"Th A Il Presi t nt e