Italian Supreme Court dismisses appeal as generic grievances are inadmissible and facts support conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Valerio Lamberti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the defendant's complaints regarding the quality of the lower court's reasoning and the violation of specific criminal procedure articles, deeming them merely generic factual grievances. The appellate court had already thoroughly examined these issues, finding the evidence of illegal possession of a firearm and the defendant's recidivism sufficient to uphold the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 533, 62-bis, 99 comma 4 e 133 cod. pen.; Mere generic factual grievances that are manifestly unfounded and reproduce issues already adequately examined by the appellate court are inadmissible as grounds for appeal.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMBERTI VALERIO nato a LONDRA( GRAN BRETAGNA) il 28/01/1972 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Valerio Lamberti - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alle doglianze contenute nell'appello e della violazione degli artt. 533 cod. proc. pen, 62-bis, 99 comma 4 e 133 cod. pen. - perché, oltre a essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche, sono manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Salerno con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che: - sulla base delle emergenze probatorie può ritenersi pacifico l'acquisto dell'arma clandestina da parte di Lamberti e, quindi, la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato contestato; - invero, le dichiarazioni rese dall'imputato in ordine al tempo e alle modalità di ricezione dell'arma (lo stesso dapprima dichiarava di aver acquistato la pistola per difendersi da terzi soggetti, che gli avevano inferto dei tagli alle braccia; poi, successivamente, riferiva di essersi auto-lesionato e di essere entrato in possesso della pistola, una prima volta, trent'anni addietro e, una seconda volta, dopo la morte di suo padre) nella loro inattendibilità confermano l'ipotesi accusatoria; - l'arma è stata rinvenuta all'interno del vano motore (in particolare occultata nella vaschetta dell'acqua per il parabrezza) del veicolo in uso al ricorrente, in discrete condizioni d'uso e con un colpo in canna, dunque sottoposta alla dovuta manutenzione nel corso del tempo e pronta per essere utilizzata; - la rilevata abrasione del numero di matricola dimostra ex se la consapevolezza della provenienza illecita della res da parte del suo possessore, consapevolezza altresì confermata dalle accurate modalità di occultamento, dal fatto che la targa del veicolo fosse parzialmente coperta e dal comportamento dell'imputato che tentava di sottrarsi al controllo di P.g. e si dimostrava durante lo stesso agitato e sofferente, tanto da determinare i sospetti delle forze dell'ordine che procedevano all'ispezione del veicolo; - deve essere disattesa la richiesta di esclusione della recidiva, in ragione dei numerosi precedenti penali, seppur datati (fra cui rilevano condanne per furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, rapina ed estorsione), essendo la condotta posta in essere espressiva di una accresciuta pericolosità sociale del ricorrente, il quale, nonostante i vari periodi di espiazione delle pene inflittegli nel corso del tempo, ha continuato a delinquere, dimostrandosi proclive alla violazione delle norme di pacifica convivenza sociale.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24