Ordinanza — n. 43526/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAN ARSHAD nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Khan Arshad - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al contributo causale offerto dal ricorrente in relazione ai reati contestati e in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — perché prospettano deduzioni generiche, oltre ad essere in parte inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da non illogica motivazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43526/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAN ARSHAD nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Khan Arshad - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al contributo causale offerto dal ricorrente in relazione ai reati contestati e in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — perché prospettano deduzioni generiche, oltre ad essere in parte inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da non illogica motivazione.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHAN ARSHAD nato il 01/01/1977 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Khan Arshad - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al contributo causale offerto dal ricorrente in relazione ai reati contestati e in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — perché prospettano deduzioni generiche, oltre ad essere in parte inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da non illogica motivazione.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Napoli nella sentenza impugnata. In essa, invero, con riguardo al profilo della responsabilità, si evidenzia che: - in mancanza della consegna del contratto di affitto e dei propri documenti di identità da parte del ricorrente, i correi non avrebbero potuto avanzare l'istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto la sussistenza di una stabile abitazione è requisito indispensabile per ottenere la residenza in Italia; - per tale ragione è logico sostenere che la condotta di Arshad si pone come necessario presupposto per la falsa dichiarazione al fine del rilascio del permesso di soggiorno; - inoltre, la percezione di un corrispettivo per la messa a disposizione della documentazione è, a parere della Corte, indice di sicura conoscenza dello scopo di allegazione alle pratiche per il rinnovo del permesso.
Quanto, poi, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto di negarle in virtù della gravità della condotta tenuta e del disvalore sociale della medesima, non essendo la confessione motivo determinante per la concessione delle medesime, soprattutto nel caso di un quadro probatorio già solido. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. /1,2\
P.Q.M.
LA.) Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobr