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Ordinanza — n. 43524/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for failing to allege specific statutory grounds under Art. 610 c.p.p. regarding criminal penalty application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43524/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed against a criminal penalty application without alleging one of the four specific grounds permitted by Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Umberto Infante, argued that the lower court failed to recognize a cause for non-punishment under Article 129 of the same code, but the court noted that such arguments are no longer admissible in cassation for post-2017 judgments. Consequently, the appeal was rejected outright, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: Appeals against criminal penalty applications must strictly adhere to four statutory grounds; claims regarding the lack of non-punishment causes or motivation defects are inadmissible de plano.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility de plano rejection criminal penalty application non-punishment causes Article 610 Code of Criminal Procedure procedural exhaustion fine fund penalty motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., nei confronti di Umberto Infante il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen., nei confronti di Umberto Infante il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
pen., (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri
279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INFANTE UMBERTO nato a TARANTO il 15/04/1999 avverso la sentenza del 06/06/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOslato--avvistrattuTrarti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il Tribunale di Taranto ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. pen. pen., nei confronti di Umberto Infante il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Rilevato che l'impugnazione deve essere trattata nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - perché proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comrna 2- bis, cod. proc. pen. In base a tale disposizione il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne segue che non sono più deducibili con il ricorso per cassazione sia il vizio della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235), sia quello di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre