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Ordinanza — n. 43521/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because defense counsel failed to invoke particular triviality exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43521/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Abdelhak Bouzidi's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Although the defense initially requested the exclusion of proceedings due to the particular triviality of the offense, the appointed defense counsel did not formally invoke this ground during the hearing. Consequently, the court ruled that the procedural requirement to raise the exclusion cause was not met.

Regesto Legislator

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Art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274; Art. 121 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the defense counsel fails to explicitly invoke the exclusion of proceedings for particular triviality of the offense, even if such a request was previously communicated to the lower court.

Parole chiave

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particular triviality exclusion defense counsel duty inadmissible appeal procedural omission court costs and fine allegazioni insufficientemente motivate difetto di legittimazione del ministero pubblico spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274
Art. 121 cod. proc. pen.
Art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUZIDI ABDELHAK nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 23/04/2024 del GIUDICE DI PACE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ,co-k Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Abdelhak Bouzidi - nel quale il difensore deduce violazione degli artt. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, e 121 cod. proc. pen., nonché omessa motivazione sul punto, lamentando che il Giudice a quo non ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto e non ha motivato sul punto - altresì reiterate con memoria difensiva sono manifestamente infondate.

Invero, la difesa risulta avere comunicato al Giudice di pace di Ravenna di non potere comparire in udienza, segnalandogli di nominare al suo assistito un difensore d'ufficio e articolando conclusioni scritte anche con riferimento all'esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto, ma il difensore d'ufficio, nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non si è riportato a tali conclusioni e non ha invocato la causa di esclusione della procedibilità. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.