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Ordinanza — n. 43519/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding mitigating circumstances in gun possession case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43519/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Delfino Michiorri inadmissible, upholding the Rome Court of Appeal's decision to reduce his sentence for illegal gun possession. The appellant argued the lower court failed to properly consider mitigating circumstances, but the appellate court found no contradiction in its reasoning. The court ruled that the specific nature of the seized weapons, rather than the agent's conduct, determines the applicability of the mitigation, leading to the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895; Art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on alleged contradictions in reasoning regarding mitigating circumstances is inadmissible if the appellate court correctly identifies that the applicability of such circumstances depends solely on objective elements like the quantity and quality of seized weapons, rendering the agent's conduct irrelevant.

Parole chiave

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illegal gun possession mitigating circumstances appellate reasoning inadmissible appeal procedural costs weapon seizure criminal appeal violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895
Art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICHIORRI DELFINO nato a MONTOPOLI DI SABINA il 09/03/1949 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; &'\ Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rieti in composizione monocratica, ha rideterminato la pena inflitta a Delfino Michiorri in mesi otto di reclusione ed euro 3000,00 di multa per il reato di cui all'art. 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895.

Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Delfino Michiorri - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art. 5 della summenzionata legge - sono manifestamente infondate perché inerenti ad asserita contraddizione della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato. Invero, la Corte di appello di Roma rileva che, ai fini dell'applicazione di tale attenuante, è del tutto irrilevante la condotta collaborativa tenuta dall'agente, in quanto può essere concessa unicamente sulla base di elementi oggettivi afferenti alla quantità e qualità delle armi sequestrate.

Nel caso di specie evidenzia che il fucile, rinvenuto dietro la porta della camera da letto in uso esclusivo del ricorrente, non era censito in Banca Dati Interforze e che sopra un armadio ubicato nella stessa stanza veniva rinvenuta una cartuccera contenenti otto cartucce, il che connota il fatto di sostanziale gravità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024