Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive grounds regarding preventive measure status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Patric Di Carlo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the appellant's complaints regarding the motivation of the lower court's decision were manifestly unfounded and did not emerge from the contested judgment. Consequently, the decision confirmed that Di Carlo was under a preventive measure at the time of the offense, validating the conviction for driving without a license.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be substantively grounded; complaints regarding motivation are inadmissible if they allege contradictions not present in the judgment.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARLO PATRIC nato a CUORGNE il 26/11/1989 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Premesso che con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea, con la quale Patric Di Carlo veniva condannato alla pena di mesi sei di arresto, poiché, assoggettato alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, circolava alla guida di un'autovettura di proprietà di terzi, sprovvisto di titolo di guida poiché mai conseguito.
Osservato che le censure dedotte nel ricorso di Di Carlo - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli - sono manifestamente infondate perché inerenti ad asserita contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato. Invero, la Corte rileva che: - l'imputato era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni due e mesi sei con decreto del 23.11.2012; - successivamente l'esecuzione era stata sospesa in quanto il ricorrente era stato sottoposto a detenzione; - sottoposto nuovamente agli obblighi attinenti alla misura di prevenzione in data 1.11.2020, per la residua durata di anni uno, mesi quattro e giorni diciannove, la stessa sarebbe venuta a cessare il 19 marzo 2022; - risulta, pertanto, pacifico che il 4 marzo 2022, giorno in cui è stato accertato il fatto in esame, egli fosse sottoposto alla misura di prevenzione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024