Italian court dismisses appeal against supervised release denial due to manifestly unfounded criticism of social danger assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Michele Papi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had denied supervised release based on ongoing social danger evidenced by recent rule violations and alarming criminal history, which the appellate court found reasonable. The higher court rejected the appellant's arguments as mere dissent against the trial judge's evaluation without valid legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals against supervision decisions are inadmissible when they constitute manifestly unfounded criticism of the lower court's assessment of social danger without new legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPI MICHELE nato a NAPOLI il 24/01/1974 avverso l'ordinanza del 12/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI4Efekte-a-v-v4s.e-allei,a-lti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Michele Papi - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della libertà vigilata - sono manifestamente infondate. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con argomentare non illogico, ha apprezzato una serie di elementi sintomatici di una non ancora cessata pericolosità sociale del ricorrente (come la violazione delle misure di prevenzione commessa pochi giorni dopo l'applicazione della misura di sicurezza applicata, nonché i precedenti penali di particolare allarme sociale), non trascurando di evidenziare gli elementi positivi acquisiti, di cui, tuttavia, non è stata apprezzata la portata risolutiva.
Il ricorso, di contro, muove censure che si limitano ad esprimere un mero dissenso rispetto alla valutazione operata dal Tribunale, opponendo ad essa una non consentita rilettura delle emergenze processuali. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.