Italian Court dismisses appeal for procedural defect regarding sentencing calculation and prior record.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Matteo Seccia inadmissible due to manifestly unfounded claims of contradictory reasoning in the sentencing. The appellate court had correctly applied Article 133 of the Penal Code, calculating a sanction based on a base of two months of arrest, which was deemed appropriate given Seccia's extensive criminal history. Consequently, the appeal was rejected, and Seccia was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged contradiction in the reasoning regarding the calculation of the punitive treatment is not evident from the challenged decision and the sanction is properly determined based on statutory criteria and the offender's personal circumstances.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCIA MATTEO nato a CERIGNOLA il 18/08/1989 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Matteo Seccia - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio operato dal primo Giudice - sono manifestamente infondate perché inerenti ad asserita contraddittorietà della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato.
Invero, la Corte di appello di Potenza ha ritenuto corretta la sanzione inflitta al ricorrente, sulla base dei criteri sanciti dall'art. 133 cod. pen., essendo stata calcolata muovendo dalla pena base di due mesi di arresto, che risulta ampiamente inferiore al valore medio edittale, ritenuta congrua anche rispetto alla tipologia di violazione posta in essere e alla personalità dell'imputato, il quale è gravato da numerosi precedenti penali. Osservato, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.