Cassation appeal dismissed as inadmissible due to loss of interest after defense lawyer withdrew the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense lawyer withdrew it on September 20, 2024, causing a loss of interest. Zaka Bashkim sought review of an alternative measures order, but the withdrawal rendered the appeal moot. Consequently, no costs or fines were imposed on the appellant, aligning with established precedent regarding lost interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; When the interest in pursuing a cassation appeal ceases after its filing due to a withdrawal, the appeal is declared inadmissible without imposing costs or monetary sanctions on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAKA BASHKIM nato il 16/01/1974 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Zaka Bashkim ha proposto ricorso per cassazione avverso ordinanza in materia di misure alternative alla detenzione. Osservato che detto ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto risulta essere stata trasmessa, in data 20 settembre 2024, comunicazione del difensore del suddetto di rinuncia al ricorso, per essere stata disposta nelle more l'esecuzione in regime di detenzione domiciliare e per essere, quindi, venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso.
Considerato che la sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenl:i accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.
U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.