Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense counsel under 2017 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed personally by the appellant after August 3, 2017, when direct access to cassation was abolished. The appellant argued the personal filing was valid, but the court noted that since both the lower court's order and the appeal occurred post-2017, representation by a registered defense attorney was mandatory. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation filed personally by the convicted person after August 3, 2017, are inadmissible as mandatory representation by a registered defense attorney is required.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPPARI MASSIMILIANO (CUI 01GU17E) nato a FILOTTRANO il 23/05/1973 avverso l'ordinanza del 11/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA4~-ervvise-~Fti-; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Massimiliano Coppari ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale relativa alla scadenza della pena inflitta al ricorrente.
Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso, nel quale peraltro viene posta la questione, manifestamente infondata in quanto esclusa dalla stessa pronuncia di cui sopra, di illegittimità costituzionale della suddetta norma, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.