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Ordinanza — n. 43507/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed; conditional sentence revoked due to new crime within five years of irrevocability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43507/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of the conditional sentence. The appellant argued for a different calculation of the five-year revocation period, but the Court found this interpretation contrary to established case law. Consequently, the new crime committed within the statutory timeframe justified the loss of the suspended sentence benefit.

Regesto Legislator

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Art. 163, Art. 168, comma 1, cod. pen.; The five-year period for revoking a conditional sentence runs from the date the granting judgment becomes irrevocable, not from the date of the new offense.

Parole chiave

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conditional sentence revocation five-year revocation period irrevocability date new crime within term inadmissible appeal revoca della sospensione condizionale adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 163 cod. pen.
Invero, secondo giurisprudenza costante ai fini della revoca dela sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 163 cod. pen., anche nel caso previsto dall'art.
Art. 168, comma 1, cod. pen.
pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, decorre a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez.
Art. 111 Cost.
in relazione all'art. 111 e 27 Cost - sono manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Art. 27 Cost.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 163 cod. pen
Invero, secondo giurisprudenza costante ai fini della revoca dela sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 163 cod. pen., anche nel caso previsto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, P.m.T. c/Fulle, Rv. 283404
168, comma primo, stesso codice, decorre a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, P.m.T. c/Fulle, Rv. 283404).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEQJA ADEM nato il 05/04/1990 avverso l'ordinanza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Beqja Adem - nel quale il difensore si duole dell'erronea applicazione degli artt. 163 e 168, primo comma, n. 1 cod. pen. in relazione all'art. 111 e 27 Cost - sono manifestamente infondate perché prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

L'ordinanza impugnata ha, invero, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto, nel termine di cinque anni dalla data di irrevocabilità (19.11.2016) della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Bari, il ricorrente commetteva un altro delitto (in data 6.10.2019) per cui era stata inflitta una pena detentiva. Invero, secondo giurisprudenza costante ai fini della revoca dela sospensione condizionale della pena, il termine quinquennale previsto dall'art. 163 cod. pen., anche nel caso previsto dall'art. 168, comma primo, stesso codice, decorre a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 1, n. 24999 del 31/05/2022, P.m.T. c/Fulle, Rv. 283404).

Del tutto inappropriato, pertanto, deve ritenersi il riferimento, operato dalla difesa ricorrente, alla data di commissione del fatto giudicato con la sentenza concessiva del beneficio in questione, quale termine a partire dal quale far decorrere il quinquennio stabilito dalla legge. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.