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Ordinanza — n. 43504/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43504/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43504/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO CONCETTO nato a CATANIA il 28/10/1977 avverso l'ordinanza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Concetto Di Mauro - nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione del provvedimento del Giudice dell'esecuzione impugnato, con cui si è rideterminata la pena inflitta al ricorrente dalla Corte di appello di Catania in data 17/11/2021 in anni undici, mesi sei e giorni venti di reclusione, non considerando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la recidiva non può essere contestata con riguardo alle condanne a pena sospesa e a quelle per le quali sia intervenuta estinzione per decorso del tempo - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43504/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, correttamente, in accoglimento della richiesta nell'interesse di Di Mauro, ha rideterminato la pena, facendo applicazione del principio secondo cui costituisce pena illegale l'incremento sanzionatorio per la recidiva in misura eccedente il cumulo delle pene derivanti da precedenti condanne, in quanto il disposto di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen. pone un limite assoluto e inderogabile alla sanzione irrogabile in concreto (Sez. 2, n. 21426 del 15/03/2023, La Barbera, Rv. 284716).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riduzione della pena adeguamento della pena pene condizionali revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO CONCETTO nato a CATANIA il 28/10/1977 avverso l'ordinanza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Concetto Di Mauro - nel quale il difensore lamenta vizio di motivazione del provvedimento del Giudice dell'esecuzione impugnato, con cui si è rideterminata la pena inflitta al ricorrente dalla Corte di appello di Catania in data 17/11/2021 in anni undici, mesi sei e giorni venti di reclusione, non considerando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la recidiva non può essere contestata con riguardo alle condanne a pena sospesa e a quelle per le quali sia intervenuta estinzione per decorso del tempo - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.

Invero, la Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, correttamente, in accoglimento della richiesta nell'interesse di Di Mauro, ha rideterminato la pena, facendo applicazione del principio secondo cui costituisce pena illegale l'incremento sanzionatorio per la recidiva in misura eccedente il cumulo delle pene derivanti da precedenti condanne, in quanto il disposto di cui all'art. 99, comma sesto, cod. pen. pone un limite assoluto e inderogabile alla sanzione irrogabile in concreto (Sez. 2, n. 21426 del 15/03/2023, La Barbera, Rv. 284716).

La difesa nel lamentare in questa sede la mancata rideterminazione della pena con esclusione delle condanne a pena sospesa, trascura che è principio consolidato quello secondo cui l'estinzione del reato a seguito della sospensione condizionale della pena non elimina gli effetti penali della condanna, della quale deve, pertanto, tenersi conto ai fini della recidiva (Sez. 3 , n. 5412 del 25/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278575). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre