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Ordinanza — n. 43502/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43502/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43502/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICA ANDREA nato a SALERNO il 17/05/1998 avverso l'ordinanza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Andrea Sica - nel quale il difensore si duole della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché manifestamente infondate.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43502/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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definizione di disegno o modello permesso di promuovere un procedimento penale individualizzazione della commisurazione penale infrazioni uniche e continuate diritto di non autoincriminarsi forza distintiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICA ANDREA nato a SALERNO il 17/05/1998 avverso l'ordinanza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Andrea Sica - nel quale il difensore si duole della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Salerno nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - al di là dell'omogeneità e del breve arco di tempo intercorrente tra le condotte, divergono i contesti territoriali in cui queste sono avvenute (a Salerno il primo episodio nel giugno 2019 e a Milano il secondo nel luglio 2019) e le modalità operative dei fatti, sia in ordine al bene oggetto dell'apprensione sia in relazione ai luoghi in cui l'imputato agiva (scassinando una slot machine di una sala bingo nel primo caso; forzando il bloccasterzo di un motorino sulla pubblica via nel secondo); - differente è anche la concreta organizzazione dei ruoli (essendoci stato nel secondo episodio un numero elevato di correi coinvolti con attribuzione di competenze diverse rispetto al primo che è stato posto in essere unicamente da due persone); - considerando anche che diverse sono le persone offese dai reati, non risulta evidenziabile alcun collegamento tra i diversi avvenimenti delittuosi tale da far presupporre che il ricorrente al momento della prima violazione avesse già deliberato di commettere il successivo fatto; - piuttosto le condotte poste in essere sembrano indici di una generale inclinazione di Sica alla reiterazione di condotte illecite.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobr