Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual findings based solely on victim statements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Stabile Fioravante inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court found the appellant guilty of arson based on circumstantial evidence, including the victim's testimony, visual sightings of the appellant near the scene, and the absence of forced entry signs. The court rejected the appellant's argument that the conviction relied exclusively on the victim's statements, noting instead that multiple corroborating facts established the criminal responsibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals challenging factual findings based on victim statements are inadmissible in criminal proceedings when supported by corroborating circumstantial evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STABILE FIORAVANTE nato a LECCE il 11/03/1937 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Fioravante Stabile - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità penale dell'imputato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa - non sono consentite in sede di legittimità, perché volte a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie.
Nella pronuncia impugnata si evidenzia che: - il ricorrente era stato visto dalla condomina Roberta Spano nella serata del 24.12.2015 mentre si aggirava nell'immobile; - nella mattina successiva, in orario compatibile con l'appiccamento del fuoco, la Spano udiva la tapparella della camera da letto dell'appartamento di Stabile che si apriva; - anche il teste Tommaso Raganato notava la mattina del 25 dicembre uno scooter di color grigio simile a quello abitualmente utilizzato da Stabile e una persona che gli era sembrata appunto l'imputato; - non vi erano segni di effrazione sugli infissi dell'abitazione e la porta di ingresso principale era chiusa dall'esterno mediante un lucchetto apposto dallo stesso Stabile; - a carico dell'imputato non vi sono solo le dichiarazioni della persona offesa, bensì anche gli ulteriori elementi suddetti che evidenziano come l'incendio non potesse che essere stato appiccato dal ricorrente; - l'azione di sfratto posta in essere nei confronti di Stabile dalla proprietaria di casa può spiegare il movente che ha spinto l'imputato ad appiccare l'incendio all'immobile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 20